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16 ottobre 2025

Contenuto della notizia

Introduzione
La nascita del Tribunale per i Minorenni di Bari.
E' stato scritto che non v'è nulla di più lontano della realtà e della vita vissuta della legge scritta. E' una verità che i fatti confermano.
Quando si crea una nuova istituzione, come tutti sanno, i problemi sono sempre gli stessi: disponibilità finanziaria, mancanza di personale sufficiente e preparato, organizzazione logistica inadeguata dei servizi, reperimento di sedi idonee.
Fare le leggi è facile, applicarle, cioè renderle operanti e farle vivere, è difficile.
All'entusiasmo iniziale segue l'insuccesso, quindi la delusione e infine il fallimento.
Per gestire il settore minorile lo Stato è intervenuto istituendo organismi che si occupano in modo esclusivo della materia sia sotto il profilo giurisdizionale che amministrativo: ed è questa, una scelta comune alla stragrande maggioranza dei Paesi più sviluppati del pianeta.
Il primo Tribunale per i Minorenni fu istituito il 1899 a Chicago.
In Gran Bretagna, invece, venne creato il 1904 a Birminghan e nel 1908, con Children Act, fu resa obbligatoria la istituzione delle Corti Giovanili oltre che in Inghilterra, anche in Scozia e in Irlanda.
Seguirono altri Stati dell'Europa come Belgio, la Francia, l'Olanda, la Germania.
Il criterio unificante di detti organismi fu la decisione di affidare la materia sia di natura penale sia di prevenzione e di protezione fu gestita amministrativamente.
In Italia la problematica minorile all'inizio del secolo scorso fu oggetto di studi e di ricerche prima a livello accademico e poi a livello istituzionale.
Va ricordata l'iniziativa del guardasigilli Orlando che, con una famosa circolare del 1908, pose l'accento su temi importanti che in seguito formarono oggetto di veri e propri progetti legislativi, temi come quello di destinare sempre gli stessi giudici ad occuparsi del minore, di porre in prima linea la personalità del minore stesso e del suo ambiente e di fissare le linee fondamentali per provvedere alla sua tutela.
Un codice dei minorenni porta la data del 1912, seguito da un altro testo nel 1922 ma nessuno di questi progetti giunse in Parlamento.
Bisogna attendere il varo dei nuovi codici Penale e di Procedura Penale del 1930 per introdurre nella normativa, tra l'altro, l'elevazione dell'età minima per l'imputabilità da 9 a 14 anni e per l'obbligo di accertare la capacità di intendere e di volere di ogni minore dai 14 ai 18 anni.

Le previsioni della legge del 1934 in Italia.

Finalmente, con il R.D.L. del 20 luglio 1934 n. 1404. anche in Italia venne istituito il Tribunale per i Minorenni.
Gli operatori del diritto poterono pertanto disporre di un compendio organico di norme in materia minorile che poi sarà di base ad ulteriori interventi, particolarmente estesi con l'avvento dello Stato repubblicano.
Il tribunale per i Minorenni fu istituito in ogni sede di Corte di Appello ed ha giurisdizione du tutto il territorio del distretto e competenza in sede penale, civile e amministrativa.
Doveva presiederlo un magistrato della Corte di Appello, affianco da un magistrato del Tribunale e da due componenti non togati nominati su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, esperti in antropologia criminale, psichiatria, pedagogia, biologia e psicologia.
Essi dovevano giudicare in fatto e in diritto alla pari dei giudici togati con i quali condividono parità di attribuzioni.
In sede di appello, la Corte per i Minorenni è presieduta da un magistrato di cassazione e due magistrati di Corte di Appello, oltre a due esperti.
La legge prevedeva un ufficio autonomo di magistrati per l'esercito delle funzioni del pubblico ministero, ufficio che doveva essere diretto da un sostituto procuratore generale di Corte di Appello che dipende gerarchicamente dal procuratore generale della Corte di Appello.
La legge del 1934 prevedeva anche un giudice di sorveglianza.
L'obiettivo del legislatore su soprattutto quello di puntare sulla specializzazione del giudice minorile, creando un tribunale autonomo con la caratteristica di un organo giudiziario appunto specializzato.
Di fatto, con la sentenza del 30 dicembre 1961 n.76 la Corte Costituzionale, rifacendosi al principio innanzi espresso dall'ordinamento giudiziario del 1934, ha esplicitamente sottolineato l'elemento caratterizzante delle giurisdizioni specializzate.
L'autonomia affermata sulla carta in realtà non fu realizzata per diversi anni e accadde che alle funzioni di giudice minorile furono chiamati magistrati ordinari reclutati da altri settori.
Si dové attendere il 1971 perché il legislatore istituisse autonome piante organiche dei tribunali per i minorenni, la qual cosa consentì una effettiva specializzazione dell'organo giudiziario e dei suoi incaricati.
La competenza del Tribunale per i Minorenni com'è noto va dai procedimenti penali a quelli civili a quelli amministrativi.
La competenza amministrativa, introdotta come dato innovativo dal legislatore del 1934, è di estrema importanza per gli operatori del settore minorile poiché riguarda lo svolgimento di attività di prevenzione della delinquenza minorile.
Gli interventi di natura amministrativa, pertanto sono soprattutto indirizzati allo studio del soggetto, alla sua condotta e alla sua personalità, con la conseguenza che ove sussistano determinate condizioni viene valutata con decreto motivato la possibilità di affidamento del minore al servizio sociale o di collocamento in casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico.
La specialità degli interventi amministrativi sta nel fatto che di essi non deve restare traccia alcuna.
La competenza civile è limitata ai provvedimenti del giudice tutelare, ai problemi connessi all'esercizio della patria potestà, alla materia di adozione, all'interdizione del minore e così via.
In questa breve e sintetica nota introduttiva alla storia del Tribunale dei Minori appare sempre più di preminente importanza la figura del giudice minorile, il quale pur avendo il compito fondamentale di giudicare secondo legge, specialmente in sede penale, può disporre di un margine di discrezionalità, atteso che egli viene chiamato a gestire un mondo particolare che richiede attitudini specifiche ed una predisposizione anche sotto il profilo umano a discernere quello che è più conveniente per il minore.
Da ciò la necessità del suo essere specializzato nel senso che la valutazione del giudice e dell'uomo procedono in simbiosi ricercando nella norma quello spirito che più consente di capire e quindi di intervenire su quel particolare soggetto che è il minore.
Da sempre si tende ad una più adeguata funzionalità di questo strumento complesso, di grande portata sociale, che è il Tribunale per i Minori.
Nelle intenzioni del legislatore del 1934, pertanto, il Tribunale per i Minorenni doveva essere un organismo autonomo e specializzate nelle persone e nelle strutture.
In realtà nella pratica tanto non si avverò. Vari fattori infatti resero difficile l'attuazione di tali propositi.
Una migliore funzionalità, come abbiamo accennato, lo si poté registrare a partire degli anni settanta del secolo scorso con l'introduzione delle piante organiche autonome destinate a questi Tribunali.
La problematica minorile è molto estesa e complessa e lo diviene sempre di più con l'evolversi della società in termini morali e materiali, tanto che oggi sul Tribunale per i Minori convergono e premono materie collaterali e interdipendenti come la famiglia, il matrimonio la separazione personale e il divorzio, l'affiliazione, l'adozione, la tutela, con la conseguenza che questo Tribunale si trova assediato da altre competenze quali i maltrattamenti in famiglia, la violazione degli obblighi di assistenza per i minori, l'abuso dei mezzi di correzione, la sottrazione di minorenni, l'incesto, la convivenza di coppie ad di fuori del matrimonio e così via.
Tutti i problemi emergenti che avrebbero bisogno di una legislazione chiara, organica e specifica.
La legislazione del 1934 purtuttavia non mancò di prevedere organi collaterali e strumentali di supporto ai Tribunali per i Minori.
Furono istituiti un riformatorio giudiziario, un riformatorio per corrigendi poi chiamato casa di rieducazione, un carcere per i minorenni, un centro di osservazione poi istituito di osservazione.
In pratica si tratta di settori di uno stesso istituito che prese il nome Centro di rieducazione dei minorenni. Un istituto che non diede e non ha dato frutti sperati per tutta una serie di fattori.
Spesso gli ingranaggi della burocrazia e della teoria hanno fatto al minore più danno della strada.
Un essere umano non è un soggetto da studiare secondo certe regole e certi procedimenti, ma è un soggetto da capire e capire significa calarsi nella sua mentalità, nel suo ambiente,conoscere il perché delle sue deviazioni,in definitiva scendere al suo livello per rivivere assieme i suoi traumi, per scoprire il dove e il perché dei suoi errori.
Ma per fare questo non basta solo personale con particolari attitudini soprattutto umane ma serve molto personale. Fare il giudice del minore o l'esperto in problematiche minorili non è solo una professione, ma anche una missione.
Alla resa dei conti ci si è trovati dinanzi ad una istituzione nata male e cresciuta peggio, nonostante i buoni propositi del legislatore.
Le nuove esigenze della società richiedevano interventi a livello organizzativo e funzionale coraggiosi e innovativi.
Parziali innovazioni si ebbero con la legge 888 del 1956 con l'attuazione di un decentramento amministrativo che conferiva maggiori poteri rispetto all'amministrazione centrale, ai tribunali e ai centri di rieducazione.
I centri di rieducazione, sempre secondo le prospettive del legislatore, dovevano calarsi nel territorio di loro competenza al fine di poter avere a disposizione maggiori cognizioni per comprendere la personalità di ogni soggetto ed individuare caso per caso le soluzioni più adeguate.
Una circolare de febbraio 1957 soppresse il carcere per i minorenni nei centri di rieducazione.
I centri si presentavano come "una organizzazione unitaria, amministrativa e tecnica, di tutti i servizi sanitari e psicologici funzionanti nel centro".
Gli uffici di servizio sociale sorsero per la prima volta in Italia nel 1949: furono definiti un pilastro sul quale doveva essere costruito tutto il sistema rieducativo. Ma si è trattato di un pilastro sempre pericolante che ha dato corso a roventi polemiche.
Essi hanno il compito, attraverso inchieste ambientali, di fornire al Tribunale un quadro completo della personalità del minore e sella sua situazione di vita, precedenti personali e familiari sotto l'aspetto fisico, psichico, morale. Nella realtà le inchieste risultano gonfiate di riferimenti teorici, superficiali, lontani dalla sostanza delle cose, vale a dire dalle vere cause che determinarono certe realtà.
Spesso ci si dimentica che il trattamento del minore va adeguato ai bisogni individuali di ogni singolo disadattato onde eliminare le cause intime.

Le origini delle Case di Rieducazione.

Le case di rieducazione hanno dai riformatori regolati dalla Legge del 1889 sulla riforma penitenziaria e rientrati nell'ambito delle leggi di pubblica sicurezza.
Il legislatore del 1931 creò il riformatorio giudiziario, mentre nel 1934 venne creato il riformatorio per corrigendi, cioè per i minori abbisognevoli di correzione morale.
La casa di rieducazione è in definitiva un istituto di correzione morale, ma non è molto dissimile per funzionamento e obiettivo dal riformatorio giudiziario.
Il concetto di "casa di correzione" per i minori fu lento ad affermarsi nei secoli scorsi.
Le strutture che provvedevano all'internamento dei "discoli" fanno la loro comparsa tra il seicento e il settecento, ma per quasi l'intero XX secolo sono le confraternite, le case pie, le parrocchie a prendersi cura dei diseredati in genere e dei minori in particolare.
Le pubbliche istituzioni intervennero sporadicamente organizzando "scuole di lavoro" e centri di accoglienza che in realtà altro non erano che centri di internamento dove alle finalità essenziali si affiancavano spesso i religiosi ad occuparsene.
L'interesse dei pubblici poteri era soprattutto quello di bonificare le fasce più emarginate della società al fine di assicurare ai ceti sociali integrati il loro più o meno tranquillo operare nelle attività domestiche e in quelle produttive.
In ogni caso la confusione tra internamento inteso come carcere e casa di correzione si protrasse per lungo tempo sicché nella realtà di correzione si traduceva in repressione e tra "corrigendi" e condannati a pena detentiva non vi era gran differenza.
Le cronache dell'epoca non nascondano situazioni estreme nelle quali, le pubbliche amministrazioni, anche per mancanza di strutture idonee, rincorrevano all'internamento nelle case destinate ai minori dei condannati a pene detentive.
Una delle prime "Case di correzione" voluta da Clemente XI nei primi anni del 1700, per dividere i discoli buoni da quelli cattivi, è così motivata e descritta: "Essendo che, come giornalmente si vede, da ragazzi, o giovani minori di ventanni per la malizia, che supera l'età si commettono furti, ed altri delitti, pei quali venendo in mano della giustizia, si custodiscono nelle carceri della nostra città di Roma, e benché in luogo separato dagli altri, chiamato Polledraza, tuttavia, in luogo di uscirne corretti ed emendati , bene spesso ricadono in simili e maggiori enormità, sin dal principio della nostra assunzione al pontificato, per dare rimedio a sì gran male, pensammo di far fabbricare un luogo proporzionato attiguo all'ospizio di S. Michele a Ripa, da denominarsi casa correzione, siccome in effetto è seguito, e di presente la fabbrica si trova terminata con il numero di 60 piccole stanze, distinte e separate una dall'altra, e tutte insieme in un gran vaso di stanza, in mezzo di cui vi è l'altare per celebrar la santa Messa, oltre le stanze per un sacerdote, carceri e custodi, e vi è una loggia scoperta e sotto della medesima gran stanza si sono fatti altri gran comodi che possono servire per lavorieri di lana, ed altri usi per detto ospizio di S. Michele necessari e proficui".
I regolamenti interni erano a seconda le circostanze assai duri e le punizioni andavano dalle nerbate, alle catene, alla privazione del cibo e così via.
L'età degli internati andava da otto a vent'anni.
Si trattava nella maggior parte di ladruncoli, borsaioli, disobbedienti ai genitori, giovani che avevano abbandonato il domicilio paterno.

La genesi della devianza minorile.

Quello che maggiormente provoca il minore è l'indifferenza.
Il suo simile non è un nemico, ma un estraneo. Lo sfregio fatto ad un'autovettura in un parcheggio, la rottura ad una panchina nel giardino pubblico, il consumare una birra in un bar e darsi alla fuga senza pagare, sono gesti non contro la società, ma gesti che, per essere i destinatari del tutto sconosciuti, sono diretti solo a sconfiggere la noia che riviene da un mondo circostante assente. Un dispetto irrazionale appagante.
In questi gesti non v'è cattiveria né odio né rancore, ma un fine liberatorio, sia pure momentaneo, dalla propria solitudine.
Il primo stadio di irrequietezza è il frutto di amoralità e asocialità.
Il secondo stadio procede per imitazione, per contagio con il proprio simile: il gruppo è in grado di programmare, si pone un fine, vuole realizzare qualcosa per sconfiggere l'indifferenza degli altri ma anche per occupare uno spazio proprio nell'ambiente che lo circonda.
La genesi della devianza non è nella scuola né nella società, ma nella famiglia.
E' li che comincia a sentire l'indifferenza degli altri, è li che viene considerato solo una bocca da sfamare, che viene trattato come un essere senza diritti, senza sentimenti, senza aspirazioni, senza personalità, senza interessi.
Il padre e la madre sono distratti, hanno le loro preoccupazioni, si occupano prevalentemente dei propri conflitti, hanno la loro vita nella quale i figli spesso sono considerati solo un fastidio.
Dai tre anni in poi è la scuola che deve occuparsene e la scuola per certe famiglie è una liberazione e un alibi al loro fallimento.
Ai figli non hanno insegnato niente. Hanno trasmesso solo uno stato di solitudine e di emarginazione. Quella emarginazione che avvertiranno sempre più spesso quando prenderanno contatto in piena autonomia fisica con la società, emarginazione che la scuola non attutisce se non momentaneamente, poiché l'emarginazione è uno stato d'animo, un sentimento che cresce all'interno come una malattia, se non viene combattuta subito, sin dai primi anni di vita.
L'emarginazione, il senso di solitudine, di indifferenza , di estraneità nasce in famiglia, ma sono le famiglie a rischio, cioè quelle più povere dove il senso di frustrazione si alimenta e si stabilizza.
La scuola è solo un momento della vita adolescenziale: la vita è fuori. La vita vera si realizza o in famiglia o nella strada. Il giovane di oggi ha bisogno di sicurezza, sicurezza che non trova in famiglia, non trova nella scuola, non trova nella società, ma che invece trova nella moltitudine, nel branco, nel sentirsi uguale agli altri nell'uso degli stupefacenti, nella frequentazione di determinati ambienti, nei comportamenti, nel modo di pensare e di agire.
La sicurezza sta nell'essere accettato, nell'annullare la propria personalità sull'altare delle convenzioni dominanti.
E' come indossare un'uniforme.
Scrive Paul Goodman nel suo "Gioventù assurda": "Ad un certo stadio il ragazzo si aggrega ad una compagnia di amici e ne assume gergo, divisa, tatuaggio e l'anello da uomo all'anulare della sinistra. Se è poco sicuro ed inquieto, questo conformarsi gli dà un senso di protezione; e anche se la compagnia è una banda di delinquenti, è pur sempre una conquista, come si vede dalla spavalderia".
Ecco un secondo elemento che caratterizza il minorenne di oggi: la voglia di protezione, anzi la necessità di sentirsi protetto. E' uno stato d'animo, un processo psicologico che lo allontana dalla famiglia e dalla società nella quale si sente circondato dalla indifferenza.
E' solo nell'anonima moltitudine, nel branco che si forma per strada o in discoteca, che il giovane si sente al sicuro di esprimere il suo linguaggio, libero di assegnarsi un ruolo, di sviluppare un'immagine, quale che sia, di se stesso.
Aggiunge Goodman: "L'onere di provare chi ha torto non grava mai sui giovani, ma sul sistema sociale".
Nulla incita alla imitazione quanto il cattivo esempio.
La legge rimane un puro riferimento teorico, l'istituzione un segnale di buona volontà del legislatore.

La nascita del Tribunale per i Minorenni di Bari.
La legge istitutiva del Tribunale per i Minorenni, come sappiamo, nasce il 1934. Le corti di Appello del paese si attivarono prontamente per superare le evidenti difficoltà, consapevoli della importanza del nuovo organismo, nella necessità di consentirgli un rapido avvio e di fronteggiare le pressioni del Ministeri di Grazia e Giustizia.
La Corte di Appello di Bari, per il vero, fu una delle prime a mobilitarsi con impegno e senso di responsabilità.
Il primo problema da affrontare fu, naturalmente, il reperimento di locali idonei.
In attesa che prendessero corpo il progetto di costruzione di una sede autonoma del Tribunale per i Minorenni, il Procuratore Generale del Re, Dott. Carrelli, di concerto con il Presidente della Corte di Appello non trovò di meglio che destinare alla nuova istituzione alcuni locali del Palazzo di Giustizia di Piazza De Cesare, in seguito demolito e divenuto sede della facoltà di Giurisprudenza.
Il Procuratore Generale, con nota del 18 giugno 1934, nel comunicare al Commissionario Straordinario del Comune questa decisione, faceva presente che detti locali, in tutto due, "essendo umidi per cessi soprastanti, avevano bisogno di opportuni lavori " nonché di adeguato arredamento, con specifico riferimento ai quadri dei Reali d'Italia e del Duce.
Consigliava il Procuratore Generale per la fornitura dei mobili di rivolgersi "possibilmente all'Assistenziario dei Liberati dal Carcere" .
Per la protezione dei minorenni e per la loro assistenza in campo legale e più strettamente giudiziario, il Governo Fascista aveva provveduto da tempo a costituire diversi organismi tra cui l'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia oltre alla introduzione di nuove forme sia in campo civile, sia in campo penale, sia in materia Pubblica Sicurezza.
Il Ministero della Giustizia pertanto faceva pressione sulle Procure Generali affinché, in linea con la nuova legislazione, fossero creati gli organi periferici previsti, vale a dire i centri regionali di assistenza legale e di rieducazione dell'Infanzia abbandonata, i centri circondariali e i centri mandamentali.
In una nuova nota sempre del Procuratore Generale del Re ai Presidenti e ai Procuratori dei Tribunali di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani che costituivano il distretto della Corte di Appello di Bari, nonché alla Presidenza dell'Unione Italiana di Assistenza all'Infanzia con sede in Roma, così si legge: "Trattasi non solo di togliere lo spettacolo dei fanciulli abbandonati, che vivono una vita raminga, ai margini dell'attività delittuosa dei maggiorenni, che se ne fanno frequentemente istrumento di audaci imprese spesso ladresche, a di assistere i piccoli derelitti in quello che può essere stato il loro primo peccato, perché esso sia anche l'ultimo.
Verso costoro dovendosi rivolgere in modo particolare i centri suddetti, provvedono:
a) al patrocinio dei minorenni innanzi le autorità giudiziarie, cominciando dal moemnto in cui viene loro addebitata la consumazione di un reato e seguendolo fino alla celebrazione del dibattimento e, quando del caso durante la esecuzione delle pene e delle misure amministrative di sicurezza.
b) all'eguale patrocinio negli affari civili, siano contenziosi che di volontaria giurisdizionale,
curando particolarmente:
1°) la regolare costituzione dei consigli di famiglia e la tutela e la regolare gestione
tutelare, la periodica riunione dei consigli stessi, il rendimento dei conti, la formazione
d'inventario , ecc., l'omologazione delle deliberazioni consigliarmi la nomina, quando
necessaria, di curatori speciali;
2°) le procedure relative alle successioni ereditarie;
3°) quelle pel reimpiego di somme (art. 22 Cod. Civ.)
4°) le pratiche relative ai figli minori, in occasione di separazioni legali;
5°) le pratiche relative alla privazione di patri potestà ai genitori indegni (art. 233 Cod. Civ.);
6°) le pratiche relative al ricovero dei minorenni in istituti di educazione e
correzione (art. 221 e 222 Cod. Civ.).
c) all'assistenza dei minori avanti le autorità amministrative e politiche;
d) all'adeguata sorveglianza sulla vita e sulla condotta dei minorenni sia presso
le loro case che presso quelle dove fossero collocati, educandoli e procurando,
col consiglio e col conforto e con provvedimenti pratici, che i buoni siano
tenuti lontani dall'avvilimento, dall'ozio e dal vizio, e che i caduti possano redimersi.Tale spesa può compiersi agevolmente e con mezzi economici di quasi nessuna entità, sol che concorra un po' di buona volontà da parte di colore che vi debbano attendere, i quali potrebbero ricercarsi nelle seguenti tre categorie:
A) Avvocatesse, come quelle che ragioni di sesso e per istinto sono le più adatte ad interessarsi delle tenere creature e a porgere loro una mano, per sollevarle dal fango in cui minacciano di cadere;
B) I Vice-Pretori onorari, come quelli che essendo organi sussidiari e volenterosi della giustizia, meglio possano comprenderne le esigenze,nella lotta contro la delinquenza minorile;
C) Gli avvocati e procuratori che ne facessero richiesta e da comprendersi in apposito albo.
Costoro – riuniti in apposito albo – farebbero un turno di servizio, in modo da assicurare l'esatto adempimento del compito loro commesso".
Purtuttavia il problema centrale per porre in pratica un così vasto programma rimaneva la disponibilità di locali e strutture idonee che non esistevano.
Si tornava quindi a bussare alla porta del Comune annunciando al Commissario Prefettizio che "si sta provvedendo direttamente alla costituzione di Bari di un Centro Regionale, che avrà la sua sede nel Palazzo di giustizia, e che si fa conto di poter far funzionare con l'inizio del nuovo anno giuridico (29 ottobre 1934. XIII). Ma quello che più interessa è la formazione di un "Rifugio" sia pur modesto inizialmente, ove si possano fare affluire i ragazzi trovati in strada specie durante la notte, e che risultano materialmente e moralmente abbandonati dai propri famigliari. E' questa un'opera indispensabile, forse la più necessaria e di più immediato e tangibile risultato in cui occorre il concorso, sia per la ricerca dei locali, sia per l'arredamento degli stessi, delle persone che all'autorità del grado uniscono il notorio senso di viva comprensione dei problemi, che il Governo Nazionale Fascista ha posto al primo piano dell'attività legislativa, per il riflesso che la loro soluzione ha nell'avvenire della stirpe italiana.
Gradirò pertanto, che V.S.III. ma si compiacesse farmi conoscere se eventualmente il Comune abbia disponibile qualche locale per installarvi sia pure temporaneamente il suddetto "Rifugio", in attesa che le nuove provvidenze legislative consentano una organica e definitiva sistemazione dell'intero problema minorile.
Il procuratore Generale A. Carrelli".
Tanto accadeva sempre nel mese di luglio 1934.
Il comune rispondeva come da nota che pubblichiamo in appendice, cioè in senso negativo.
La procedura Generale, ormai impegnata a fornire soluzione concrete e a breve termine e a fare bella figura nei confronti del Ministero della Giustizia, non lasciava la presa e con nota del 4 agosto suggeriva al Commissionario Prefettizio "di esaminare la possibilità di assegnare per la costituzione di un Rifugio per i minorenni abbandonati, l'ex Monastero di S.Teresa ceduto con atto ......"
Il Commissionario Prefettizio, messo alle strette, rispondeva con nota del 23 agosto comunicando che "sarei disposto a concedere in uso perpetuo i locali del Monastero di S.Teresa delle donne (edificio ad ovest dell'Ospedale Consorziale) che lo Stato provvedeva a totale sua cura e spesa alle opere di sistemazione".
Di tanto veniva informato il Ministero dei Lavori Pubblici che dava il suo assenso rimandando il tutto al locale Provveditorato alle Opere Pubbliche, con la conseguenza che per lo meno il problema del Rifugio poteva dirsi risolto.
Purtroppo risoltone uno ne rimanevano sul tappeto altri.
In conclusione, in attesa che il Tribunale per i Minori avesse una sede propria, le attività che lo riguardavano furono concentrate nei pochi locali disponibili del Palazzo di Giustizia.
Per la prima volta si può leggere la dizione "Procura del Re presso il Tribunale Minorenni con sovrapposizione a penna a Civile e Penale, di Bari" nella nota del 15 novembre 1934, che pubblichiamo in appendice.
Ma già il 22 dicembre la nuova istituzione poteva disporre di una propria carta intestata, come si rileva dalla missiva anche questa indirizzata al Commissionario Prefettizio il cui contenuto la dice tutta sulla situazione in cui versava l'amministrazione della giustizia dell'epoca, forse non del tutto dissimile da quelli di oggi.
Il primo Procuratore del Re del Tribunale per i Minorenni di Bari fu il Dott. Enzo Della Villa.
Il Commissario Prefettizio dell'epoca era il Dott. Vincenzo Vella.

L’era Capobianco
Nel 1952 giunse al Tribunale per i Minorenni il Dott. Alberto Capobianco come Giudice a latere. Per qualche anno aveva svolto funzioni di Pretore a Rutigliano.
Il Presidente del Tribunale dell’epoca, Dott. Rongetti, aveva provveduto di ufficio.
Il Dott. Capobianco contava trentadue anni e prevedeva o sperava in un parcheggio presso quella istituzione di un annetto. Vi rimase sedici anni, sino al 1967.
La verità è che il Tribunale per i Minori veniva ritenuto negli ambienti della magistratura, ma non solo in quelli, un tribunale di serie B, sicché la destinazione di un magistrato in quella istituzione aveva tutto il sapore di una emarginazione professionale e come tale veniva vissuta dagli interessati purché dotati di sensibilità. Circolava voce che molti magistrati ignorassero persino il luogo dove era sorto il nuovo edificio che, nel rispetto della legge, unificava gli uffici giudiziari (Tribunale e Procura) e la complessa struttura dell’Istituto di Osservazione.
Svolgeva allora le funzioni di Presidente il Dottor Vincenzo Lorusso, il quale faceva il “pendolare” tra il Tribunale per i Minori e la Corte di Appello, presso la quale veniva ripetutamente chiamato a far parte dei collegi giudicanti con la conseguenza che si occupava solo marginalmente della giurisdizione minorile.
In pratica il Dott. Capobianco si trovò solo a dover affrontare, oltre al lavoro proprio del giudice, quello organizzativo degli uffici, il rapporto con le altre sedi giudiziarie del distretto, il contratto con i minori ospitati nell’istituto di osservazione ed ogni altra attività, compreso il funzionamento dei servizi e del personale.
Insomma si partiva da zero in ambienti appena costruiti.
Capobianco, isolato moralmente e fisicamente in una sede decentrata e lontana dalle sedi istituzionali, ebbe la reazione del disperato incominciando a farsi carico di una mole enorme di lavoro arretrato che aveva riscontrato sia in materia di competenza penale che in quella amministrativa (provvedimenti sul trattamento dei minori irregolari nella condotta) e civile (provvedimenti relativi alla tutela degli interessi morali e materiali del minore ove minacciati da un anomalo comportamento degli esercenti la patria potestà).
Il giovane magistrato reclutò e mise sotto pressione i pochi collaboratori che aveva a disposizione, ma il passato che lo trasformò psicologicamente, ponendo di fronte ad una realtà sino ad allora conosciuta solo per relato e calandolo in un universo umano particolare che egli assorbiva giorno dopo giorno, fu il contatto diretto con i giovani ospiti del centro osservazione.
Si racconta che per la prima volta dalla istituzione del Tribunale per i Minori un giudice si recava nei locali dove erano allestiti i laboratori e le aule scolastiche per conoscere e dialogare con i minori in corso di trattamento.
Nei laboratori si insegnavano ai ragazzi i mestieri che erano quelli classici previsti nel regolamento e nelle aule si combatteva l’analfabetismo di ritorno e si tentava, per quanto possibile, un recupero culturale.
Incominciò così l’era Capobianco.
I suoi metodi di gestione e il suo impegno nel lavoro, con riguardo particolare alla rilevante produzione di sentenze, di provvedimenti, nonché il frequente controllo dell’opera rieducativa svolta nelle case di rieducazione di Deliceto e di Alberobello, richiamarono l'attenzione della sezione minorile del Ministero di Grazia e Giustizia.
Vollero incontrarlo a Bari il Dott. Umberto Radaelli - Direttore dell'ufficio di rieducazione dei minori – e il Dott. Giuseppe De Gennaro, suo valido collaboratore, i quali lo incoraggiarono dopo essersi resi conto di quanti e quali ostacoli e di quanti sacrifici Capobianco andava affrontando, assicurandogli suggerimenti, consigli e disponibilità.
Disponibilità che in realtà vi fu, tanto che il rapporto con i due ministeriali, nel tempo, non fu solo di natura istituzionale, ma anche umano e di amicizia.
In definitiva il magistrato Capobianco veniva più apprezzato a Roma che a Bari.
Negli anni sessanta i Tribunali per i Minori incominciarono così ad avere l’attenzione, il rispetto e la collocazione che spettava loro nel firmamento giudiziario italiano.
A Roma veniva nominato Presidente il Dott. Alfredo Moro, fratello di Aldo. A milano un giurista dello spessore di Adolfo Beria di Argentine e altri magistrati di valore venivano assegnati nelle più importanti Corti di Appello, non esitando ad accettare quegli incarichi che in epoca precedente venivano disattesi per evitare una deminutio capitis.
In breve tempo il Dott.Capobianco divenne uno dei maggiori esperti e competenti a livello nazionale ed internazionale delle problematiche minorili.
Al tecnicismo del giudice si unì la passione dell’uomo per una realtà che aveva bisogno di riflessioni, cambiamenti, sensibilità umane, disponibilità a capire, ad intervenire, a corregere.
Fu così che, segnalato dal Ministero di Grazia e Giustizia, lo troviamo nel 1954 a Bruxelles partecipe del IV congresso internazionale dei giudici minorili e poi a Parigi per un convegno durato un mese, assieme a venticinque magistrati giunti da tutto il mondo, per discutere i problemi dell’infanzia.
Anche la Gazzetta del Mezzogiorno si avvalse della sua collaborazione accreditandolo come “inviato speciale” ad Ivrea, dove si discuteva il tema dell’adozione speciale. Sono molti anche i suoi interventi nei convegni cittadini e tavole rotonde di cui il nostro quotidiano dava interessanti resoconti.
Nel 1967, nella sua qualità di presidente degli Amici dei Villaggi S.O.S., Capobianco accolse alla Fiera del Levante l’austriaco Hermann Gmeiner, candidato al nobel per la pace e fondatore dei Villaggi S.O.S., da lui ideati e realizzati con felici e moderne innovazioni a tutela dei bambini privi di famiglia e così oscurando le inadeguate tecniche impiegate nei vecchi orfanotrofi.
Uno dei villaggi fu aperto ad Ostuni. Il primo nel Sud.
Oggi, a distanza di quaranta anni, il legislatore mostra di voler riaggiornare i principi che ispirano i villaggi SOS, riorganizzando su base familiare gli istituti per la protezione dell’infanzia, fissando in dodici unità il numero dei minori ospitati.
Ma la battaglia che vide sempre in prima linea il Dott. Capobianco fu quella combattuta per l’autonomia del Tribunale per i Minorenni, per la quale entrò anche in conflitto con altri illustri colleghi.
Un problema, quello dell’autonomia, esistente sul tappeto e dibattuto si dall’epoca della entrata in vigore della legge istitutiva del 1934, ma mai decisamente e seriamente affrontato nonostante le proposte avanzate al Ministero e la cui soluzione si rendeva sempre più urgente atteso lo stato di confusione e di precarietà nel quale in tutta Italia operava il Tribunale per I Minori.
Il dibattito sul tema si riaccese sulle pagine del periodico “Esperienze di rieducazione”, (di cui pubblichiamo gli interventi in appendice), a seguito di un attacco polemico ai “magistrati minorili” accusati di “non aver sempre il tempo di assolvere alla loro funzione”.
Capobianco ne approfittò per affondare la lama nella ferita scrivendo un poderoso articolo sullo stesso periodico, tracciando l’analisi della situazione e sviluppando argomentazioni su quello che era stato fatto e sulla necessità di raggiungere quanto prima gli obbiettivi che la stessa legge si era prefigurato.
Al Dott. Capobianco non piaceva il forzato condominio con la magistratura ordinaria per tutte quelle disfunzioni che ne derivavano quotidianamente e percepibili nella realtà operativa.
Scriveva tra l’altro Capobianco: “Il Tribunale per I Minorenni, sin dalla sua costituzione, è sorto come organo giudiziario autonomo e sarebbe veramente opera vana il tentare di reperire nel vigente ordinamento un solo elemento che possa idoneamente inficiare tale categorica affermazione, la cui validità peraltro, trova adeguato ed autorevole riscontro nella stessa relazione che venne predisposta in occasione della presentazione del decreto costitutivo della “nuova e speciale giurisdizione”.
Auspicava pertanto, con toni forti, una revisione delle disposizioni vigenti in materia che “servirebbe non solo a colmare una lacuna e ad eliminare una stonatura, ma che a risolvere la crisi della giustizia minorile la quale, con un’adeguata regolamentazione delle piante organiche potrebbe essere posta in grado di funzionare secondo lo spirito e le direttive chiaramente indicate da una legislazione che potrebbe essere qualificata completa e perfetta, sia nell’attuazione delle sue norme, fra i tanti ostacoli, non incontrasse il suo maggiore operatore impegnato in uno sconcertante lavoro che, a mezzadria, deve compiere anche negli aspri terreni delle sezioni del tribunale ordinario .”
L’efficacia del termine “mezzadria” non ha bisogno di commenti.
Alla presa di posizione di Capobianco seguirono interventi non sempre accomodanti tra cui quello dell’allora (siamo nel 1966) Procuratore della Repubblica di Bari Carlo Giancaspro nonché altri approfondimenti sul tema portati dal Presidente del Tribunale per i Minori di Palermo, dal Tribunale di Lecce, dal Presidente della Sezione di Corte di Appello per i Minorenni di Trieste e così via.
Ma le puntuali annotazioni di Capobianco ebbero infine successo e l’autonomia del Tribunale Minorile fu poi finalmente riconosciuta con la conseguente assegnazione al Consiglio Superiore della Magistratura della competenza a ricoprire i posti resisi vacanti nei Tribunali Minorili e ad ampliare le piante organiche degli uffici giudiziari.
Insomma, l’opera di Capobianco e la sua ostinazione produssero curiosità e poi attenzione da parte di tutti i corpi sociali verso questa istituzione sottovalutata nella sua funzione, emarginata dallo stesso apparato giudiziario, pressoché ignota alla pubblica opinione, svuotata dalle sue prerogative essenziali per mancanza di appropriati sostegni.
La rivalutazione della funzione del Tribunale per I Minori a Bari si aprì in quel periodo all’interesse della società civile, di personalità del mondo della cultura e delle libere professioni, al mondo della scuola e della Chiesa.
Composero il Collegio Giudicante, come giudici onorari, le signore Renata Malaguzzi Valeri, Giovanna Ragni e Maria Diele provenienti dalla società civile, i signori Otello Ottomano, Giovanni Meli ed Eustachio Masellis, provenienti da pubbliche istituzioni, le signorine Teresa Surace e Gemma Cassano provenienti dal mondo della scuola.
Alla Procura della Repubblica, nel 1954, venne assegnato, con molta saggezza, un giudice di notevole prestigio: il Dott. Francesco Finocchi, magistrato dotato di grande umanità e di spiccata sensibilità, che non tardò a comprendere l’importanza del ruolo che gli era stato affidato ed a collaborare attivamente nello studio e nella ricerca delle cause che scatenavano il triste fenomeno della devianza minorile.
Venne potenziata, sotto l’abile guida della Prof.ssa Lidia De Rita, l’èquipe medico-psico-pedagogica funzionante presso il centro di osservazione e il giudizio diagnostico espresso da detto gruppo, opportunamente integrato dalle puntuali relazioni redatte sull’ambiente familiare del minore disadattato dalle esperte assistenti sociali, dirette con grande maestria dalla signora Marina De Luca, agevolava il magistrato giudicante nella valutazione della personalità del minore nella scelta della misura rieducativa che meglio potesse assicurare il recupero del giovane disadattato e nel quantificare, ai fini del giudizio di punibilità ex articolo 98 del c.p., il livello della sua capacità di intendere e di volere rispetto al reato compiuto.
Alberto Capobianco, insomma, dopo aver tenuto a battesimo, ma con poca convinzione, l’istituto sorto in Via Giulio Petroni, lo fece crescere nel tempo con quella severità e quel rigore, non disgiunti da una partecipazione umana, che sono il presupposto per una crescente consapevolezza delle pubbliche istituzioni e le qualità proprie di un buon educatore.
Promosso nel 1967 Consigliere di Corte di Appello, Capobianco “traghettò” spiritualmente il suo ufficio (dopo una breve ma intensa parentesi presidenziale esercitata dai magistrati De Marco, Cipolla e Fiore) al Presidente Franco Occhiogrisso, come lui infaticabile e prezioso sostenitore dell’impegno che andava spiegato a favore di un organismo giudiziario oggi più che mai indispensabile per la nostra società.
Alberto Capobianco fu così trasferito, quale consigliere a latere della Corte di Assise di Appello di Bari non senza provare l’amarezza di non aver forse fatto quant’era possibile per porre un argine al dilagare del disadattamento sociale e minorile, sempre più alimentato dal degrado di una società malata.
Egli portò con sé idealmente le medaglie di argento e di bronzo che il Ministro di Grazia e Giustizia gli conferì nel tempo “al merito della redazione sociale”, nonché l’ambita qualifica di “socio onorario” della società Appulo Lucana di Criminologia, attribuitagli per aver contribuito al riconoscimento dell’autonomia del Tribunale per i Minori: compensi,l questi, forse modestie banali per taluno, ma che al non più giovane magistrato ancora servono a ricordare un percorso irripetibile della sua vicenda professionale.

Luigi De Marco

L’impegno di magistrato del Presidente Vincenzo Lorusso, come abbiamo accennato, veniva assorbito prevalentemente presso la Corte d’Appello.
Sul campo operava Capobianco al quale Lorusso spesso e volentieri delegava il quotidiano del funzionamento della struttura. Alla presidenza di Lorusso seguì quella di Luigi De Marco.
Luigi De Marco, carattere forte, autoritario a volte scontroso, di acuta intelligenza, tenace lavoratore, ha avuto un percorso professionale tutto in salita.
In tutti i ruoli che ha ricoperto in magistratura non ha mai deluso.
Il suo pragmatismo, l’attenzione ai fatti e alla concretezza si sono rivelati efficaci nel senso che sono stati determinanti per il funzionamento degli apparati giudiziari da lui gestiti.
Originario del Salento (è nato a Campi Salentina) svolse la fase dell’uditoriato presso il Tribunale di Matera, dove per un breve periodo, aveva iniziato l’attività forense come praticante procuratore.
Fu assegnato quindi al Tribunale di Potenza dove nell’Agosto del 1948 iniziò la sua carriera di magistrato.
Lo troviamo nel Marzo 1950 al Tribunale di Bari addetto all’ufficio istruzione penale e successivamente trasferito alla Pretura per svolgervi il prescritto triennio, allora obbligatorio, in funzione di Pretore. Completato il triennio, tornava al Tribunale della Città assegnato alla seconda sezione promiscua che trattava processi sia civili che penali.
Fu quindi subito la volta del Consiglio Superiore della Magistratura, eletto come giudice del collegio di Napoli che comprendeva il distretto di Bari.
Nel 1963 torna al Tribunale di Bari con funzioni di Presidente della prima sezione penale e successivamente della prima sezione civile presso la quale prende dimestichezza con il diritto di famiglia che lo porterà alla Presidenza del Tribunale per i Minorenni, dove trascorre un decennio.
Il resto è storia recente. Nel 1987 assume le funzioni di Presidente del Tribunale civile e penale di Bari e poi sino al 1995 Presidente della Corte d’ Appello, vale a dire fino al raggiungimento dei limiti di età.
Oggi è iscritto all’Albo degli Avvocati e svolge la libera professione.
Dopo una breve presidenza del magistrato di Corte di Appello Leonardo Fiore, fu la volta di Michele Cipolla.

Michele Cipolla
Dopo aver svolto le funzioni di Pretore a Taranto, Nardò, Ugento, Trani e Bari, il 13 gennaio 1971, Michele Cipolla veniva applicato in modo continuativo, quale giudice, al Tribunale per i Minorenni d i Bari, ove veniva definitivamente trasferito, in pianta organica, il maggio 1972 permanendovi fino al 29 dicembre 1985.
Conferitegli le funzioni direttive, veniva destinato quale Presidente del Tribunale per i Minorenni di Perugia, ove prendeva possesso il 30 dicembre 1985 e permaneva fino al 3 gennaio 1995.
Veniva quindi trasferito al Tribunale per i Minorenni di Bari, quale Presidente, ricomprendo detta carica fino al 22 dicembre 1997, data in cui veniva, a sua domanda, collocato a riposo.
Incontrando Michele Cipolla, pensi subito che un uomo così, oltre che per la preparazione giuridica, non poteva e non può non occuparsi della problematica dei minori. Anzi sembra destinato a far parte di questo mondo, anche dopo essersi messo a riposo.
La sua sensibilità che emana da tutti i pori, il suo viso aperto e sorridente, il suo tratto umano e fanciullesco nello stesso tempo, ne fanno un personaggio che, uno volta conosciuto, non dimentichi.

Franco Occhiogrosso
Il secondo nome , per l’incidenza che ha avuto nello sviluppo della istituzione e per il lungo periodo di attività, al quale è legata la storia del Tribunale per i Minorenni di Bari è quello di Franco Occhiogrosso.
Franco Occhiogrosso ha dedicato alla giustizia minorile il suo talento giuridico, le sue capacità organizzative, la sua determinazione decisionale, facendone un impegno primario della sua vita professionale.
Un impegno che dura ancora.
Un personaggio, quello di Occhiogrosso, che si è imposto all’attenzione della società civile e delle pubbliche istituzioni non sottraendosi neppure a qualche conflitto gerarchico, non facendo sconti a nessuno pur di far funzionare al meglio la struttura giudiziaria affidatagli, consapevole della importanza sempre più crescente della “questione” minorile.
Varcò la soglia della sede di Via Giulio Petroni nel 1967, proveniente da esperienze pretorili prima a Taranto e poi a Grottaglie. Vi giunse come giudice ricevendo il testimone dal Dott. Capobianco, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, trasferito alla Corte di Appello, dal quale ereditò il necessario spirito di sacrificio e di adattamento in un ambiente che, pur avendo superato momenti difficili e pur avviato su di un piano di normalità e di maggiori attenzioni da parte degli organi locali e ministeriali, aveva ancora bisogno di potenziamento ad ogni livello.
Basti dire che Franco Occhiogrosso, presidente ancora il Dott. Vincenzo Lorusso, per anni è rimasto unico giudice del Tribunale per i Minorenni di Bari.
Il progressivo aumento delle competenze, impose all’epoca un graduale aumento dell’organico reso indispensabile anche a seguito del riconoscimento della sua autonomia, avvenuto nel 1971, che gli consentì di poter contare su un maggior numero di magistrati e di personale di cancelleria.
Attualmente i magistrati operanti in Via Tommaso Fiore (oltre a trentasei giudici onorari) sono otto, un numero del tutto insufficiente per far fronte a un complesso ed esteso lavoro che negli anni, per le mutate condizioni umane, sociali culturali ed economiche del paese, si è dilatato.
Franco Occhiogrosso rimane giudice minorile fino al 1993, anno in cui assume le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, per tornare poi nel 1998 al Tribunale con le funzioni di Presidente che mantiene fino al 2008.
Anche lui soffre di mancanza di una sede idonea, cioè funzionale.
Come abbiamo accennato in altra parte di questo volume, il problema delle sedi giudiziarie, non solo per il Tribunale per i Minorenni, è stato sempre pressante, un vero e proprio cruccio per le autorità competenti.
All’inizio degli anno settanta il Tribunale abbandona la sede naturale di Via G. Petroni n. 90, sorta anche come istituto di osservazione (oggi istituto penale Fornelli), incominciando alcune peregrinazioni che lo hanno portato poi dal 1975 a stabilirsi nell’attuale sede di Via Tommaso Fiore. Una sistemazione precaria anche questa, che ha visto uno stabile sorto per ospitare abitazioni civili trasformarsi in una sede giudiziaria con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.
Come ricorda lo stesso Occhiogrosso, negli anni ’90 si era stati vicini alla costruzione di un palazzo della giustizia minorile che avrebbe avuto sede in un primo tempo su un suolo sito in Via Napoli, messo a disposizione del Comune di Bari, di cui all’epoca era Sindaco il compianto Enrico Dalfino.
Successivamente vi fu interesse per un’area nel quartiere Mungivacca, ma ogni iniziativa naufragò nel nulla.
Insomma in tutti questi anni Bari non è riuscita ad assicurare al Tribunale per i Minorenni una sede degna di una così importante istituzione.
Non degna, ma neppure decente.
Il degrado della sede di Via Fiore è tale che nel 2002 il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, Vincenzo Maria Bisceglia, fu costretto ad inoltrare alla Procura Ordinaria di Bari una denuncia penale, a seguito della quale il Ministero della Giustizia ebbe ad avviare alcuni lavori di ristrutturazione con la conseguenza che si determinò un ancor più grave disagio, in quanto si rese necessario il trasferimento, sia pure temporaneo, delle attività penali presso il Tribunale Ordinario Penale, dove tutt’ora continuano a svolgersi, mentre quelle civili camerali affidate ai giudici onorari si svolgono in pochi e ristretti ambienti.
Conclusione
Oggi il Tribunale per i Minorenni di Bari è ingessato in un edificio di sette piani di Via Tommaso Fiore nel quale operano come in un formicaio un centinaio di persone tra giudici e personale in ambienti angusti e inadeguati che cercano di tenere sotto controllo un vasto contesto di problemi giudiziari e amministrativi attinenti al mondo minorile.
Sembra un ambiente ghettizzato. Un mondo a parte, ignorato dai più emarginato tanto da non accorgersi che esiste, come qualcosa che non ci riguarda , nel quale pur tuttavia si svolgono drammi e si vivono conflitti ben più laceranti e ben più difficili da gestire di quelli più noti alla pubblica opinione del mondo giudiziario degli adulti.
La giustizia minorile non è stata mai capita a pieno e forse non lo è ancor oggi.
Il Tribunale per i Minorenni è stato per troppo tempo ritenuto il parente lontano nel firmamento giudiziario italiano, materia fertile per convegni e dibattiti, materia più amministrativa che giudiziaria.
Forse perché nell’immaginario collettivo, l’educazione, la protezione, il controllo del minore è di competenza della famiglia e della scuola e il fatto che se ne debba occupare il giudice, persino quello penale, per correggere e punire, per molti non appare in sintonia con una società civile, moderna ed evoluta.
Ma la domanda è: esiste oggi una societàcivile nella quale la famiglia e la scuola sono in grado e sono capaci di sostituirsi al Tribunale e quindi ai giudici?
Cioè esiste oggi la capacità e la volontà dei genitore e degli insegnanti di correggere e punire?
La risposta è no!
Trascriviamo qui di seguito l’analisi che la Signora Paola Mastrocola – esperta nelle problematiche minorili e scrittrice – traccia nelle pagine di Atlantide, il trimestrale della fondazione di sussidiarietà, sui rapporti attuali tra famiglie e adolescenti.
Una radiografia attenta, profonda, spietata, che è sotto gli occhi di tutti e che tutti fanno finta di ignorare e di cui tutti siamo complici.
“Credo che sia in crisi l’idea stessa di educatore, intesa nel senso di dirigere una persona più giovane a trovare la sua strada.
Quel che vedo intorno a me è una massa di giovani non educati, nel senso non diretti da nessuno e in nessuna direzione.
L’immagine che ho davanti non è un viaggio, ma un pascolo: mi sembra di vedere giovani che pascolano in un prato, e non giovani con la valigia che prendono treni, navi e aerei o che montano a cavallo diretti da qualche parte.
Un pascolo: qualcuno bruca, qualcuno dorme, qualcuno passeggia in tondo.
Non so se sia davvero una incapacità di educare la nostra, o non , piuttosto, una precisa volontà di non educare.
Più o meno velatamente pensiamo che educare-dirigere sia un male”.


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“Da anni vedo intorno a me che ad alcuni ragazzi, anche di quattordici o quindi anni, è permesso di tornare alle cinque del mattino, o non tornare affatto, dormendo da amici.
Penso che si tratti di un misto di acquiescenza, complicità e mal inteso amore: vogliamo che i nostri figli siano felici, che non patiscano intoppi, che si divertano, che non abbiano attriti con i genitore e soprattutto che siano uguali agli altri……
Di qui approdiamo ad una sorta di sentimento dell’ineluttabile, che a me sembra l’aspetto più deleterio e ignobile dei nostri tempi.
È ineluttabile che i figli tornino tardi.
Così come sono ineluttabili lo spinello, il naso inanellato, i capelli viola, i pantaloni larghi, le scarpe da 300 euro, il fatto che a scuola non si studi.
Perché crediamo così poco nel nostro ruolo, nella nostra voce autorevole? Perché crediamo così poco in noi e in quello in cui crediamo?
Educare è convincere. Ma per convincere bisogna essere prima di tutto noi stessi convinti: cioè avere una nostra visione della vita.
Indicare una via significa consegnare al ragazzo un sacco pieno e non vuoto …..
Invece noi oggi pensiamo che il proporre il nostro personale modello, un sacco pieno delle nostre convinzioni, non sia corretto: riteniamo che sia presuntuoso e illiberale, e che significhi limitare le scelte e reprimere la sconfinata libertà del ragazzo.
A noi oggi piace pensare che la libertà equivalga a non porre limiti.
Essere genitori significa essere capaci di indicare una via ai propri figli.”
Oggi questo non accade.
Tra genitori e figli si è creato un vuoto e quando i genitori si rendono conto di aver perduto ogni ascendente sui figli è troppo tardi.
I figli si rivolgono contro, li censurano, li considerano inadeguati: si sentono degli incompresi e decidono di andare per la loro strada da soli. Spesso entrano in competizione con loro.
Naturalmente la devianza e la delinquenza minorile non nasce solo dai conflitti interni familiari, ma anche dalla povertà e dalla disuguaglianza sociale che i ragazzi percepiscono non appena escono dal loro ambiente.
La società pur tuttavia vuole che i piccoli delinquenti vengano isolati e rinchiusi cioè protetti e quando è necessario puniti.
Ma la società altro non è che la famiglia e la scuola che sono la sede deputata alla prevenzione e prevenzione significa educazione.
Allora si può dire che la famiglia e la scuola hanno perduto la loro battaglia e delegano alle istituzioni la loro difesa.
Il Tribunale per i Minori è quindi chiamato a supplire alle inadeguatezze della famiglia e della scuola: siamo di fronte ad un circolo vizioso.
Il come punire è la parte più difficile.
Il punire fa parte di una terapia fisica e morale.
Ma al Tribunale per i Minori compete non solo la terapia ma anche la diagnosi.
Ecco dunque la grande battaglia che oggi questa istituzione a dover combattere.
Ecco perché questo organo istituzionale merita la più grande attenzione e un massiccio potenziamento.

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